Art. 8.
(Valutazione delle prove di esame).

      1. La commissione di esame provvede collegialmente alla revisione degli elaborati relativi alla prima prova scritta.
      2. La commissione di esame si divide in due sottocommissioni, per aree specifiche, al fine di provvedere alla revisione degli elaborati della seconda e della terza prova scritta ed esprime la valutazione definitiva sulla base delle proposte avanzate dai docenti della sottocommissione competente nella materia. Ciascuna sottocommissione non può essere inferiore a tre componenti.
      3. Per la valutazione complessiva delle tre prove scritte la commissione di esame dispone di quaranta punti.
      4. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione, che ne valuta collegialmente i risultati.
      5. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di trenta punti.